Lo Studio Legale Marini e Corea ha ottenuto un'importante vittoria dinanzi alla Corte di Cassazione, che con una decisione di fondamentale rilievo ha riconosciuto la legittimità della stipulazione retroattiva dei contratti relativi alle prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento.
La Suprema Corte ha infatti affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati accreditati, la Pubblica Amministrazione può validamente stipulare il contratto previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 anche nell’anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, a condizione che tale contratto preveda espressamente effetti retroattivi sin dall’inizio dell’anno di riferimento. Secondo la Corte, si tratta di contratti “imposti” dall’ordinamento, caratterizzati da un modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli.
La pronuncia accoglie integralmente la tesi sostenuta dallo Studio, secondo cui la sottoscrizione del contratto anche oltre l’anno solare in cui sono state rese le prestazioni — come nel caso specifico, in cui il contratto è stato stipulato nel marzo 2019 per prestazioni eseguite nel 2018 — è del tutto legittima se accompagnata da una previsione chiara di retroattività.
La decisione rappresenta un punto fermo in materia, destinato ad orientare in modo uniforme la giurisprudenza e le prassi regionali, offrendo certezza giuridica agli operatori sanitari.